CEUTA, I MIGRANTI E IL VALORE DELLA DIGNITÀ UMANA
«Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35): ogni politica può essere discussa, ma nessun essere umano può essere trasformato in una merce o in uno strumento di pressione geopolitica.
Qualunque sia il giudizio che ciascuno di noi può avere sulle politiche migratorie, c'è un principio che dovrebbe unire tutti: nessun essere umano può essere usato come uno strumento di pressione politica, come una merce da spostare o come una pedina in una partita geopolitica.
Per questo meritano attenzione le notizie provenienti da Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco, dove in poche ore decine di migliaia di giovani uomini e donne hanno tentato di raggiungere il territorio europeo attraverso un tratto di mare che, per la sua conformazione, non poteva che esporli a rischi gravissimi. Il bilancio delle vittime e dei dispersi ricorda il prezzo altissimo pagato dagli ultimi. In un solo giorno si sono registrati circa 50-60 mila attraversamenti e decine di morti. Secondo un reportage del *New York Times*, alcuni migranti hanno riferito che agenti marocchini li avrebbero incoraggiati a dirigersi verso Ceuta; se tale ricostruzione fosse confermata, ci troveremmo di fronte all'inaccettabile utilizzo della disperazione umana come strumento di pressione politica.
Ma c'è anche un'altra riflessione che riguarda l'Europa.
Da anni il tema dell'immigrazione viene affrontato quasi esclusivamente come un'emergenza. Manca una strategia comune capace di coniugare il controllo delle frontiere con il rispetto della dignità delle persone, la cooperazione con i Paesi di origine e la lotta ai trafficanti di esseri umani.
Ogni volta che migliaia di persone vengono spinte ad affrontare il mare, falliscono tutti per prima l’Unione europea.
Per questo sarebbe un grave errore ridurre quanto accaduto a Ceuta a una semplice polemica politica o a un confronto tra governi. La vera questione è un'altra: fino a quando gli esseri umani continueranno a essere considerati strumenti di pressione geopolitica, sarà impossibile costruire una politica migratoria giusta e realmente europea.
Gli ultimi non possono diventare la moneta di scambio delle tensioni internazionali. La loro dignità vale più di qualsiasi interesse strategico.
Trasparenza e accesso agli atti: quello che ogni cittadino dovrebbe sapere
La recente seduta del Consiglio comunale di Sezze ha riportato al centro del dibattito un tema fondamentale per ogni democrazia: la trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Nel corso della discussione, il consigliere comunale Sergio Di Raimo ha dichiarato di aver dovuto interessare il Prefetto per ottenere la documentazione relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'ex Centro Sociale di via Puglie a Sezze Scalo, destinato a ospitare un nuovo asilo nido finanziato con risorse del PNRR. La richiesta riguardava l'intero fascicolo amministrativo, tecnico e contabile dell'opera, presentata nell'esercizio delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dall'articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali.
Al di là della vicenda specifica, che potrà essere valutata nelle sedi competenti, il caso offre l'occasione per chiarire come funziona oggi il diritto di accesso agli atti e quali strumenti la legge mette a disposizione sia degli amministratori sia dei cittadini.
La trasparenza amministrativa non nasce con un'unica legge, ma è il risultato di un percorso normativo durato oltre trent'anni.
La prima pietra è stata la Legge n. 241 del 1990, che ha introdotto il diritto di accesso ai documenti amministrativi per chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale. Successivamente, durante il Governo Berlusconi, la riforma Brunetta del 2009 ha rafforzato il principio della trasparenza come strumento di efficienza e controllo dell'azione amministrativa. Nello stesso anno, la Legge n. 69 del 2009 ha previsto il passaggio dall'Albo Pretorio cartaceo a quello online, obbligatorio dal 1° gennaio 2011, consentendo a tutti i cittadini di consultare via internet delibere, determine, ordinanze e altri atti soggetti a pubblicazione.
Nel 2013 il Decreto Legislativo n. 33 ha riordinato tutta la normativa sulla trasparenza, introducendo la sezione "Amministrazione Trasparente", che ogni ente pubblico è tenuto ad aggiornare con dati relativi a bilanci, incarichi, appalti, contributi, opere pubbliche, personale e organizzazione.
La svolta definitiva è arrivata con la cosiddetta Legge Madia (Legge n. 124 del 2015). In attuazione della delega contenuta in quella legge è stato emanato il Decreto Legislativo n. 97 del 2016, che ha introdotto anche in Italia il FOIA (Freedom of Information Act), cioè l'accesso civico generalizzato. Da quel momento ogni cittadino può chiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione senza dover dimostrare un interesse personale, salvo i limiti previsti dalla legge a tutela della privacy, della sicurezza e di altri interessi pubblici.
Oggi, quindi, esistono tre principali forme di accesso agli atti.
L'accesso documentale , disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, è riservato a chi è direttamente coinvolto in un procedimento. Può essere richiesto da chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato a un documento amministrativo.
Ad esempio:il proprietario confinante con un'opera;chi partecipa a un concorso;chi è destinatario di un provvedimento.
L'accesso civico semplice serve quando un'amministrazione ha omesso di pubblicare un documento che la legge impone di rendere pubblico. In questo caso, qualsiasi cittadino può chiederne la pubblicazione.
L'accesso civico generalizzato (FOIA) consente invece a chiunque, senza dover dimostrare un interesse particolare, di chiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, salvo i limiti previsti dalla legge (privacy, sicurezza, indagini, segreto d'ufficio e altri interessi pubblici o privati tutelati). È probabilmente lo strumento più importante per favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni.
L'Albo Pretorio online Dal 1° gennaio 2011 gli enti pubblici hanno sostituito l'Albo Pretorio cartaceo con quello telematico, previsto dalla Legge n. 69 del 2009.
L'Albo Pretorio serve a dare pubblicità legale agli atti. Vi vengono pubblicati, ad esempio: delibere; determine; ordinanze; bandi; avvisi.
La pubblicazione produce effetti giuridici, ma non sostituisce gli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013.
La sezione "Amministrazione Trasparente"
Accanto all'Albo Pretorio, ogni ente deve avere sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", dove devono essere pubblicati stabilmente dati riguardanti: bilanci; incarichi; consulenze; bandi; contributi; compensi degli amministratori; opere pubbliche; tempi dei procedimenti; personale.
L'obiettivo è permettere ai cittadini di controllare come vengono spesi i soldi pubblici e come opera l'amministrazione.
Per i consiglieri comunali esiste una tutela particolare. L'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 riconosce loro un ampio diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
Qualora questo diritto venga ostacolato o venga opposto un diniego ritenuto illegittimo, il consigliere può rivolgersi al Prefetto, il quale, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza sugli enti locali, può richiedere chiarimenti all'amministrazione comunale e sollecitare il rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso. Il Prefetto, tuttavia, non si sostituisce all'ente nelle decisioni amministrative, ma esercita un ruolo di garanzia del corretto funzionamento dell'azione amministrativa.
La trasparenza non dovrebbe essere percepita come un peso o un ostacolo all'attività amministrativa. Al contrario, è una garanzia per tutti: tutela chi governa quando opera correttamente e offre ai cittadini gli strumenti per verificare, comprendere e partecipare alla vita pubblica. In una democrazia moderna, il diritto di conoscere è parte integrante del buon governo.
