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Trasparenza e accesso agli atti: quello che ogni cittadino dovrebbe sapere

Ago 03, 2026 Scritto da 
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La recente seduta del Consiglio comunale di Sezze ha riportato al centro del dibattito un tema fondamentale per ogni democrazia: la trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Nel corso della discussione, il consigliere comunale Sergio Di Raimo ha dichiarato di aver dovuto interessare il Prefetto per ottenere la documentazione relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'ex Centro Sociale di via Puglie a Sezze Scalo, destinato a ospitare un nuovo asilo nido finanziato con risorse del PNRR. La richiesta riguardava l'intero fascicolo amministrativo, tecnico e contabile dell'opera, presentata nell'esercizio delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dall'articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali.
Al di là della vicenda specifica, che potrà essere valutata nelle sedi competenti, il caso offre l'occasione per chiarire come funziona oggi il diritto di accesso agli atti e quali strumenti la legge mette a disposizione sia degli amministratori sia dei cittadini.
La trasparenza amministrativa non nasce con un'unica legge, ma è il risultato di un percorso normativo durato oltre trent'anni.
La prima pietra è stata la Legge n. 241 del 1990, che ha introdotto il diritto di accesso ai documenti amministrativi per chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale. Successivamente, durante il Governo Berlusconi, la riforma Brunetta del 2009 ha rafforzato il principio della trasparenza come strumento di efficienza e controllo dell'azione amministrativa. Nello stesso anno, la Legge n. 69 del 2009 ha previsto il passaggio dall'Albo Pretorio cartaceo a quello online, obbligatorio dal 1° gennaio 2011, consentendo a tutti i cittadini di consultare via internet delibere, determine, ordinanze e altri atti soggetti a pubblicazione.
Nel 2013 il Decreto Legislativo n. 33 ha riordinato tutta la normativa sulla trasparenza, introducendo la sezione "Amministrazione Trasparente", che ogni ente pubblico è tenuto ad aggiornare con dati relativi a bilanci, incarichi, appalti, contributi, opere pubbliche, personale e organizzazione.
La svolta definitiva è arrivata con la cosiddetta Legge Madia (Legge n. 124 del 2015). In attuazione della delega contenuta in quella legge è stato emanato il Decreto Legislativo n. 97 del 2016, che ha introdotto anche in Italia il FOIA (Freedom of Information Act), cioè l'accesso civico generalizzato. Da quel momento ogni cittadino può chiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione senza dover dimostrare un interesse personale, salvo i limiti previsti dalla legge a tutela della privacy, della sicurezza e di altri interessi pubblici.
Oggi, quindi, esistono tre principali forme di accesso agli atti.
L'accesso documentale , disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, è riservato a chi è direttamente coinvolto in un procedimento. Può essere richiesto da chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato a un documento amministrativo.
Ad esempio:il proprietario confinante con un'opera;chi partecipa a un concorso;chi è destinatario di un provvedimento.
L'accesso civico semplice serve quando un'amministrazione ha omesso di pubblicare un documento che la legge impone di rendere pubblico. In questo caso, qualsiasi cittadino può chiederne la pubblicazione.
L'accesso civico generalizzato (FOIA) consente invece a chiunque, senza dover dimostrare un interesse particolare, di chiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, salvo i limiti previsti dalla legge (privacy, sicurezza, indagini, segreto d'ufficio e altri interessi pubblici o privati tutelati). È probabilmente lo strumento più importante per favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni.

L'Albo Pretorio online Dal 1° gennaio 2011 gli enti pubblici hanno sostituito l'Albo Pretorio cartaceo con quello telematico, previsto dalla Legge n. 69 del 2009.
L'Albo Pretorio serve a dare pubblicità legale agli atti. Vi vengono pubblicati, ad esempio: delibere; determine; ordinanze; bandi; avvisi.
La pubblicazione produce effetti giuridici, ma non sostituisce gli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013.
La sezione "Amministrazione Trasparente"
Accanto all'Albo Pretorio, ogni ente deve avere sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", dove devono essere pubblicati stabilmente dati riguardanti: bilanci; incarichi; consulenze; bandi; contributi; compensi degli amministratori; opere pubbliche; tempi dei procedimenti; personale.
L'obiettivo è permettere ai cittadini di controllare come vengono spesi i soldi pubblici e come opera l'amministrazione.
Per i consiglieri comunali esiste una tutela particolare. L'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 riconosce loro un ampio diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
Qualora questo diritto venga ostacolato o venga opposto un diniego ritenuto illegittimo, il consigliere può rivolgersi al Prefetto, il quale, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza sugli enti locali, può richiedere chiarimenti all'amministrazione comunale e sollecitare il rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso. Il Prefetto, tuttavia, non si sostituisce all'ente nelle decisioni amministrative, ma esercita un ruolo di garanzia del corretto funzionamento dell'azione amministrativa.
La trasparenza non dovrebbe essere percepita come un peso o un ostacolo all'attività amministrativa. Al contrario, è una garanzia per tutti: tutela chi governa quando opera correttamente e offre ai cittadini gli strumenti per verificare, comprendere e partecipare alla vita pubblica. In una democrazia moderna, il diritto di conoscere è parte integrante del buon governo.

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